In caso di mancato o parziale pagamento della bolletta, decorsi almeno tre giorni solari dalla data di scadenza, CAF Luce & Gas procederà alla costituzione in mora del Cliente mediante l’invio di una diffida ad adempiere, trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione conterrà il termine entro cui effettuare il pagamento, nonché le modalità per attestare l’avvenuto saldo.
Per ciascun sollecito e/o diffida, sarà addebitato un corrispettivo pari a €12 oltre IVA, a copertura dei costi postali e di gestione della procedura di recupero del credito, fatto salvo il diritto di CAF Luce & Gas al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Sospensione della fornitura per morosità
Decorsi i termini indicati nella diffida, CAF Luce & Gas potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per i Punti di Fornitura (PdF) in bassa tensione:
- La richiesta di sospensione potrà essere inoltrata trascorsi almeno 3 giorni lavorativi dal termine di pagamento indicato nella diffida e non prima di 25 giorni dalla sua notifica.
- Ove tecnicamente possibile, la sospensione sarà preceduta da una riduzione della potenza disponibile al 15%.
- Se entro 15 giorni dalla riduzione della potenza il Cliente non regolarizza la propria posizione, si procederà alla sospensione completa della fornitura.
Per gli altri PdF:
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Il termine minimo per la richiesta di sospensione è fissato in 40 giorni dalla data di notifica della diffida.
Risoluzione contrattuale
In caso di persistente inadempimento, e decorsi i termini indicati nella diffida, il contratto di somministrazione si intenderà risolto di diritto, ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di CAF Luce & Gas.
Nel caso in cui l’utenza non sia tecnicamente disalimentabile, il contratto sarà risolto direttamente, ai sensi della normativa vigente.
A seguito della risoluzione contrattuale, CAF Luce & Gas potrà procedere con le azioni necessarie al recupero del credito residuo, addebitando al Cliente gli oneri connessi alle operazioni di riduzione, sospensione e riattivazione della fornitura, nonché le eventuali spese legate all’estinzione dei rapporti contrattuali accessori.
Indennizzi automatici
Qualora CAF Luce & Gas non rispetti gli obblighi regolatori in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente avrà diritto, ai sensi dell’articolo 3 del Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE), a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- €30, qualora la fornitura venga sospesa senza che sia stata precedentemente inviata la comunicazione di costituzione in mora.
- €20, qualora la fornitura venga sospesa in difformità alle tempistiche previste, in particolare:
- se non è stato rispettato il termine ultimo per il pagamento indicato nella diffida;
- se non sono trascorsi almeno 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine e la richiesta al distributore di sospensione della fornitura o di riduzione di potenza.
Gli indennizzi saranno automaticamente riconosciuti nella prima fattura utile, con specifica causale, e comunque entro otto mesi dalla sospensione della fornitura. In tali casi, il Cliente non sarà tenuto a sostenere alcun ulteriore costo relativo alla sospensione o alla successiva riattivazione.